Art. 9.

      1. All'articolo 159 del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, alinea, le parole: «entro novanta giorni dal ricevimento

 

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della comunicazione scritta da parte del concedente» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine individuato nella convenzione di concessione o, in mancanza, assegnato dal concedente, in misura non inferiore a centoventi giorni, nella comunicazione scritta agli enti finanziatori»;

          b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, i criteri e le modalità possono essere fissati dalle parti nel contratto di concessone o nel contratto di partenariato pubblico privato».